Statuti
Art. 1 Ragione sociale
Con la denominazione Società Filarmonica Gorduno è costituita un’Associazione secondo gli arti. 60 e segg. CCS.
Art. 2 Scopo
- La società ha per scopo lo studio della musica strumentale, la pratica della musica bandistica e la promozione di attività musicali in genere.
- La società è apolitica e aconfessionale.
Art. 3 Sede
La sede della società è in Gorduno.
Art. 4 Rapporti con la Federazione bandistica ticinese
La società è affiliata alla Federazione bandistica ticinese.
Art. 5 Soci attivi
- Sono considerati soci attivi coloro che partecipano alle prove e alle esecuzioni.
- Il socio attivo è tenuto a contribuire al buon andamento della società.
- L’ammissione del socio attivo è decisa dal Comitato.
- Le dimissioni devono pervenire per iscritto al Comitato nei termini indicati dall’art. 70 cpv. 2 CCS.
- L’esclusione di un socio è decisa dal Comitato, quando egli non partecipa all’attività della società senza giustificazioni o per altri motivi gravi.
Art. 6 Soci contribuenti
Sono considerati soci contribuenti coloro che versano un contributo annuo alla società.
Art. 7 Soci onorari
L’Assemblea proclama socio onorario chi:
- a) ha prestato servizio attivo per 40 anni;
- b) ha reso particolari servigi alla società.
Art. 8 Soci benemeriti
E’ socio benemerito colui che versa alla società un importo minimo di fr. 600.– nel periodo di 3 anni.
Art. 9 Scuola allievi
- La società cura e promuove la formazione degli allievi.
- A tale scopo il Comitato può stipulare accordi o convenzioni con terzi.
- II funzionamento è disciplinato da uno speciale regolamento adottato dal Comitato.
- I soci attivi che hanno frequentato la scuola della società sono vincolati a quest’ultima nelle modalità stabilite dal regolamento.
Art. 10 Organi
- a) l’Assemblea;
- b) il Comitato
- c) la Commissione di revisione
Art. 11 Assemblea
- L’Assemblea è composta dai soci attivi, contribuenti, onorari e benemeriti.
- Essa si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno entro la fine di marzo, per l’esame del conto d’esercizio e, se del caso, per le nomine statutarie.
- L’Assemblea si può convocare in forma straordinaria ogni qualvolta il Comitato o 1/3 dei soci attivi lo ritengono opportuno.
- La convocazione è recapitata ad ogni socio almeno 7 giorni prima dell’Assemblea.
Art. 12 Compiti dell’Assemblea
- 1) I compiti dell’Assemblea sono:
- a) la designazione dei soci onorari;
- b) la modificazione degli statuti;
- c) la nomina del presidente, del Comitato e della Commissione di revisione;
- d) l’esame e l’approvazione dei conti consuntivi e preventivi, della relazione del presidente e del maestro.
- 2) L’Assemblea decide a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti
Art. 13 Comitato
- Il Comitato è composto da 7 membri incluso il presidente.
- La durata del mandato è triennale con possibilità di rielezione illimitata.
- Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Art. 14 Compiti del Comitato
I compiti del Comitato sono:
- a) il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) l’amministrazione della società;
- c) la convocazione dell’Assemblea;
- d) l’allestimento del programma annuale di attività;
- e) l’ammissione e l’esclusione dei soci nonché l’accettazione delle dimissioni;
- f) la nomina nel suo seno del vice-presidente, del cassiere e del segretario;
- g) la designazione del maestro, del direttore della banda, della Commissione tecnica, del vice-maestro e dell’alfiere.
Art. 15 Responsabilità e rappresentanza
- La società è vincolata con la firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con quella del segretario o del cassiere.
- E’ esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato e dei singoli soci
Art. 16 Direzione
Il Direttore della banda è il responsabile dell’organizzazione interna delle manifestazioni; il Direttore, se non vi fa parte, è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Comitato.
Art. 17 Partecipazione a funerali
- In caso di morte di un socio attivo o di un membro di Comitato in carica la banda presta servizio con vessillo.
- In caso di morte di un socio onorario o benemerito e di un familiare, in linea ascendente e discendente, di un socio attivo o di un membro di Comitato in carica, il Comitato nel limite del possibile, assicura la presenza di una delegazione con vessillo.
Art. 18 Commissione tecnica
- La Commissione tecnica è composta da 5 membri scelti fra i soci attivi. Il maestro ne è il presidente di diritto.
- La Commissione tecnica determina la scelta del programma musicale annuale.
Art. 19 La Commissione di revisione
- La revisione dei conti è affidata a 3 soci nominati dall’Assemblea. Rimangono in carica 1 anno e sono sempre rieleggibili.
- I revisori devono esprimersi per iscritto all’attenzione dell’Assemblea sull’andamento finanziario e certificare la correttezza e la completezza della contabilità.
Art. 20 Scioglimento
- Lo scioglimento della società può essere deciso dall’Assemblea con il consenso di almeno i 2/3 dei soci attivi.
- In questo caso il patrimonio sociale sarà affidato in custodia al Comune.
Art. 21 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore il 30 marzo 2010 e abroga lo statuto del 15 marzo 1999.